Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di attribuire ai partecipanti alla seconda guerra mondiale un riconoscimento analogo a quello attribuito ai combattenti della guerra 1914-1918 dalla legge 18 marzo 1968, n. 263. L'istituzione dell'«Ordine del Tricolore» deve essere considerato un atto dovuto, da parte del nostro Paese, verso coloro che hanno dato un significativo contributo per la conquista della libertà, attesa anche l'aspettativa che nutrono fortemente, ancora oggi, gli ex combattenti della seconda guerra mondiale.
      Una analoga iniziativa fu approvata nella XIII legislatura da un ramo del Parlamento (si veda atto Senato n. 4779), ma purtroppo, la scadenza naturale della stessa impedì la conclusione dell'iter legislativo. Allo stesso modo, non si è concluso l'iter di altri progetti di legge in materia, avviato dalla Camera dei deputati nella XIV legislatura (atti Camera n. 577 e abbinati).
      L'articolo 1 istituisce un nuovo ordine onorifico, l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere.
      L'articolo 2 prevede che tale onorificenza sia conferita:

          a) a coloro che hanno prestato servizio militare per almeno tre mesi, anche a più riprese, in zona di operazioni, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945 ed invalidi, o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà;

          b) ai combattenti della guerra 1940-1945; ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 che fruiscono di pensioni di guerra; agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

 

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      L'articolo 3 determina le caratteristiche dell'insegna, realizzata in bronzo, del nuovo Ordine e rinvia a un decreto del Ministro della difesa l'indicazione dei dettagli.
      L'articolo 4 prevede che il Capo dell'Ordine del Tricolore sia il Presidente della Repubblica e che l'Ordine sia retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e da un ammiraglio in rappresentanza di ciascuna Forza armata, dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane, dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci e dal presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      L'articolo 5 prevede che le onorificenze siano conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa domanda presentata dagli interessati al Ministero della difesa.
      L'articolo 6 prevede che le domande e i documenti necessari per ottenere l'onorificenza siano esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.
      L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria.
      L'articolo 8 reca la data di entrata in vigore della legge.

 

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